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COVID-19 – al via le modalità operative INPS per i nuovi bonus per i servizi di baby-sitting

L’INPScon Circolare del 24 marzo 2020, n. 44 – ha reso note le modalità operative per fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, ex artt. 23 e 25, decreto legge n. 18/2020, spettante:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, solo in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo (relativamente ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, nonché ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice);
  • in alternativa al congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Il voucher per servizi di baby-sitting spetta ai “genitori” del minore e deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore. Il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, è tenuto ad autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Il voucher è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASpI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di € 600 (il bonus è pari ad € 1.000 per il personale sanitario ed è erogato mediante il Libretto Famiglia).

La domanda può essere presentata tramite:

  • webwww.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby-sitting”;
  • contact center integratonumero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • patronati – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’INPS si riserva di indicare con successivo messaggio la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati.

Collegati al sito INPS per saperne di più

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.