L’INPS – con Messaggio del 6 aprile 2020, n. 1508 – ha illustrato le semplificazioni apportate alla compilazione e trasmissione del modello SR41 per il pagamento diretto delle integrazioni salariali (ordinarie ed in deroga) introdotte per la gestione straordinaria dell’emergenza da COVID-19.
Al riguardo, viene precisato che le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
In tal senso, è obbligatorio indicare, in fase di invio del file “SR41”, il numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file alla medesima autorizzazione. Con successiva semplificazione del software sarà possibile collegare l’istanza di pagamento diretto al tipo di prestazione richiesto, limitando tale flusso ai soli modelli “SR41” che possono essere processati correttamente.
Questa lavorazione automatizzata non può essere applicata ai beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato).
Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
Inoltre è consentito l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file“SR41” da trasmettere.