Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2020, n. 97 , è stato pubblicato il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Con il provvedimento in specie il Governo estende fino al 3 maggio 2020 il cd. “lockdown”, il blocco delle attività economiche e sociali sull’intero territorio nazionale.
Tra le novità di rilievo, si segnalano le seguenti attività che dal 14 aprile, possono riaprire:
- rivendite al dettaglio e all’ingrosso di carta, cartone e cartoleria;
- le librerie;
- i negozi di abbigliamento per neonati e bambini;
- la silvicoltura e l’industria del legno.
Queste attività si aggiungono a quelle che erano autorizzate ad operare in base ai vecchi decreti. Resta valido il principio di rispetto delle misure di sicurezza tra cui il contingentamento degli accessi e il distanziamento tra gli avventori.
Relativamente alle attività professionali le raccomandazioni sono sempre le stesse:
- massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;
- incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Restano comunque valide le eventuali norme locali adottate in alcune regioni.
Permane, poi, il divieto assoluto di spostamento e l’invito a limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.