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Al via i contributi del MLPS alle imprese del Fondo Screening e DAE

I chiarimenti del MLPS sull'obbligo di visita medica di rientro in caso di malattia lunga

In data 15 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’AVVISO FONDO SCREENING – DAE 2026

La misura si inserisce in un contesto normativo che, accanto agli obblighi in materia di sicurezza, mira sempre più a valorizzare il ruolo attivo delle imprese nella promozione del benessere dei lavoratori. In tale prospettiva, il Fondo finanzia due tipologie di intervento: da un lato, la realizzazione di programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, dall’altro, l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).

Per quanto riguarda i programmi di screening, l’Avviso richiede che l’impresa definisca e attui un accordo o protocollo con una struttura sanitaria accreditata, prevedendo attività concrete di prevenzione. Tali attività possono consistere, ad esempio, in valutazioni del rischio sanitario, esami diagnostici, prestazioni specialistiche o iniziative di informazione sui corretti stili di vita.

L’intervento deve essere integralmente realizzato nell’anno 2026 e adeguatamente documentato, evidenziando un’impostazione fortemente orientata alla tracciabilità e alla verifica dell’effettività delle iniziative.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al Fondo le imprese datrici di lavoro che risultino in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che dispongano di almeno un dipendente. Per l’acquisto dei DAE è inoltre richiesto che l’impresa non sia già obbligata alla loro dotazione, evitando così sovrapposizioni con obblighi normativi già vigenti.

Un elemento di particolare rilievo riguarda le modalità di accesso al finanziamento, che avvengono esclusivamente tramite procedura telematica. L’Avviso prevede una fase preliminare di preregistrazione e una successiva fase di invio dell’istanza, con apertura dello sportello dal 27 maggio 2026 al 31 gennaio 2027. L’ordine cronologico di presentazione delle domande costituisce il criterio principale per l’istruttoria e l’assegnazione delle risorse, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Dal punto di vista economico, il contributo concedibile è pari a un massimo di:

  • € 2.000 per i programmi di screening
  • € 1.000 per l’acquisto dei DAE, con possibilità di cumulo entro il limite delle spese sostenute.

Le risorse complessive stanziate per l’annualità 2026 ammontano ad € 500.000, evidenziando la natura selettiva della misura.

Particolarmente articolato è il sistema delle cause di esclusione e di revoca, che riflette l’esigenza di garantire la correttezza dell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Tra le principali condizioni ostative figurano la mancanza dei requisiti soggettivi, l’irregolarità contributiva, la presentazione incompleta della domanda e la sussistenza di condanne in materia di sicurezza sul lavoro o di cause interdittive. Analogamente, il beneficio può essere revocato in presenza di dichiarazioni mendaci o di perdita dei requisiti nel corso del procedimento

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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