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Al via i Piani aziendali di vaccinazione anti Covid-19

In data 06 aprile 2021 è stato sottoscritto l’accordo sul Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro e, al contempo, è stato aggiornato il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Al riguardo, le imprese potranno sostenere, in ossequio alle indicazioni fornite dal Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, la campagna vaccinale in atto in due modalità:

  • direttamente, offrendo gli spazi aziendali dislocati nei diversi territori come punti di vaccinazione aggiuntivi e impegnandosi alla vaccinazione diretta del personale consenziente;
  • indirettamente, attraverso il ricorso a strutture sanitarie private.

 

Con riferimento al primo punto, viene chiarito che l’iniziativa di vaccinazione è rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega all’azienda, nonché ai datori di lavoro o ai titolari d’impresa.
La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto somministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
I datori di lavoro interessati, indipendentemente dalla forza lavoro occupata, devono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. L’iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti:

  • la fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi);
  • la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

 

Al medico competente aziendale spetta:

  • informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
  • acquisire il consenso informato dei vaccinandi;
  • effettuare il triage preventivo relativo allo stato di salute;
  • registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

 

Il vaccino viene somministrato da operatori sanitari secondo le prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei.
Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

Con riferimento al secondo punto, i datori di lavoro possono rivolgersi a strutture sanitarie private.
A tal fine, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico. Resta sempre a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti la fornitura dei vaccini.
I datori di lavoro che, in base alle previsioni ex art. 18 comma 1, lett. a), Dlgs. n. 81/2008 non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL.
In questo caso gli oneri restano a carico dell’INAIL.
Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

Il tempo necessario per la vaccinazione eseguita in orario di lavoro è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell’INAIL.

Clicca e leggi la news INAIL completa.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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