Nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2021, n. 82 è stata pubblicata la legge 01 aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
L’assegno, individuato nella sua misura in base all’ISEE, sarà erogato con cadenza mensile dal 01 luglio 2021, per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.
Il richiedente l’assegno deve:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
L’assegno può essere fruito nelle modalità ordinarie di erogazione mensile oppure nella forma di credito d’imposta ed è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.
L’assegno mensile spetta:
- per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.
- per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, impegnato in un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad € 8145, purché:
- registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego, ovvero un’agenzia per il lavoro
- impegnato nel servizio civile universale.
- Infine, è previsto il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato:
- a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
- in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico dopo il compimento del ventunesimo anno di età, l’assegno potrà continuare ad essere erogato, ma senza maggiorazione.
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