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In Gazzetta Ufficiale la legge delega sull’Assegno unico e universale per figli a carico fino a 21 anni

Nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2021, n. 82 è stata pubblicata la legge 01 aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

L’assegno, individuato nella sua misura in base all’ISEE, sarà erogato con cadenza mensile dal 01 luglio 2021, per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età.

Il richiedente l’assegno deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

L’assegno può essere fruito nelle modalità ordinarie di erogazione mensile oppure nella forma di credito d’imposta ed è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.

L’assegno mensile spetta:

  • per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, impegnato in un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad € 8145, purché:
  • registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego, ovvero un’agenzia per il lavoro
  • impegnato nel servizio civile universale.
  • Infine, è previsto il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato:
  • a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
  • in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico dopo il compimento del ventunesimo anno di età, l’assegno potrà continuare ad essere erogato, ma senza maggiorazione.

Leggi di più cliccando qui e collegandoti al sito della Gazzetta Ufficiale

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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