L’INPS – con Circolare del 26 luglio 2019, n. 109 – ha fornito i primi chiarimenti sugli aspetti connessi al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile (c.d. “bonus rioccupazione”) previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS).
Il “bonus rioccupazione” è un contributo economico di entità pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.
Il contributo spetta dal giorno dell’assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell’integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata; la durata è, quindi, da determinarsi – di volta in volta – con riferimento alla decorrenza iniziale della CIGS e detraendo i periodi di cui il lavoratore ha già usufruito.
L’importo spettante al lavoratore sarà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall’interessato nel periodo di fruizione della CIGS.
Per l’accesso all’incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.
Il contributo mensile “bonus rioccupazione” è imponibile ai fini IRPEF, come reddito assimilato al lavoro dipendente. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute IRPEF, ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti e ad elaborare l’eventuale conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione unica dei redditi.
Scopri di più sul“Bonus rioccupazione” nella Circolare n. 106.