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Al via il finanziamento dei piani formativi dell’Avviso n. 1-2025 di Fon. Ter. (1-2)

Pubblicato da Fon.Ter. l’Avviso n. 1/2025, con la quale si finanzia la realizzazione di piani formativi per nuove competenze per le innovazioni è che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, destinati a percorsi di sviluppo dei dipendenti.

L’obiettivo è accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica e favorire la nuova occupazione e le reti tra le imprese.

 

Possono beneficiare dell’Avviso in specie i datori di lavoro aderenti a FonTer ammissibili ai sensi del paragrafo 2 dell’avviso FNC del MLPS e che alla data di presentazione della richiesta di contributo sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:

  • hanno formalizzato l’adesione a FonTer risultando in stato “aderente” nella banca dati del Fondo ovvero sul portale Inps alla data di invio della Pec al Fondo;
  • hanno presentato istanza al MLPS a valere sull’Avviso FNC ed. 3 secondo le regole dell’Avviso emanato dal MLPS.

 

Le richieste debbono essere presentate a Fon.Ter. dal medesimo soggetto che ha presentato la richiesta sul sistema informativo Myanpal del MLPS, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.3 dell’Avviso FNC del MLPS.

 

Le aziende beneficiarie del contributo a valere sul presente Avviso si obbligano a mantenere l’adesione al Fondo FonTer per tutto il periodo di svolgimento delle attività fino alla chiusura della Rendicontazione e per ulteriori 90 giorni dalla stessa.

L’azienda, ai fini del buon esito dell’attività finanziata, è tenuta a garantire la partecipazione dei lavoratori in formazione.

 

Sono destinatari finali dei piani formativi i dipendenti delle aziende aderenti, destinatari del FNC ed.3 e individuati negli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, stipulati tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, anche soggetti disoccupati che a seguito dell’intervento formativo potranno essere assunti dall’impresa.

 

Pena la non ammissibilità, nell’ambito del progetto formativo il limite minimo delle ore di formazione per ciascun lavoratore è di 30 ore (20 ore nel caso di disoccupati successivamente assunti con contratti stagionali nel settore turismo e agricoltura) e il limite massimo è 150.

 

In presenza di un numero effettivo di ore inferiore a 30 per ciascun lavoratore coinvolto il costo della formazione non verrà riconosciuto da FonTer.

La formazione deve essere svolta durante le ore di rimodulazione dell’orario di lavoro indicato nell’accordo sindacale.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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