Pubblicato da Fon.Ter. l’Avviso n. 1/2025, con la quale si finanzia la realizzazione di piani formativi per nuove competenze per le innovazioni è che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, destinati a percorsi di sviluppo dei dipendenti.
L’obiettivo è accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica e favorire la nuova occupazione e le reti tra le imprese.
Possono beneficiare dell’Avviso in specie i datori di lavoro aderenti a FonTer ammissibili ai sensi del paragrafo 2 dell’avviso FNC del MLPS e che alla data di presentazione della richiesta di contributo sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:
- hanno formalizzato l’adesione a FonTer risultando in stato “aderente” nella banca dati del Fondo ovvero sul portale Inps alla data di invio della Pec al Fondo;
- hanno presentato istanza al MLPS a valere sull’Avviso FNC ed. 3 secondo le regole dell’Avviso emanato dal MLPS.
Le richieste debbono essere presentate a Fon.Ter. dal medesimo soggetto che ha presentato la richiesta sul sistema informativo Myanpal del MLPS, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.3 dell’Avviso FNC del MLPS.
Le aziende beneficiarie del contributo a valere sul presente Avviso si obbligano a mantenere l’adesione al Fondo FonTer per tutto il periodo di svolgimento delle attività fino alla chiusura della Rendicontazione e per ulteriori 90 giorni dalla stessa.
L’azienda, ai fini del buon esito dell’attività finanziata, è tenuta a garantire la partecipazione dei lavoratori in formazione.
Sono destinatari finali dei piani formativi i dipendenti delle aziende aderenti, destinatari del FNC ed.3 e individuati negli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, stipulati tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, anche soggetti disoccupati che a seguito dell’intervento formativo potranno essere assunti dall’impresa.
Pena la non ammissibilità, nell’ambito del progetto formativo il limite minimo delle ore di formazione per ciascun lavoratore è di 30 ore (20 ore nel caso di disoccupati successivamente assunti con contratti stagionali nel settore turismo e agricoltura) e il limite massimo è 150.
In presenza di un numero effettivo di ore inferiore a 30 per ciascun lavoratore coinvolto il costo della formazione non verrà riconosciuto da FonTer.
La formazione deve essere svolta durante le ore di rimodulazione dell’orario di lavoro indicato nell’accordo sindacale.