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Al via la nuova normativa sul rapporto di lavoro dei riders

Il Consiglio dei Ministri del 06 agosto 2019, n. 68 ha approvato, salvo intese, un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Tra le altre cose, il provvedimento affronta la tematica della “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”.

Nello specifico, il decreto identifica:

  • riders, i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali;
  • piattaforme digitali, i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza, per via elettronica, le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.

Tali lavoratori possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. La retribuzione a base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

I riders – a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l’impresa titolare della piattaforma digitale – saranno soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che dovrà essere a totale carico dell’impresa stessa, così come gli adempimenti ai fini dell’assicurazione INAIL e i costi per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ex Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Qualora sussista un rapporto di collaborazione non dipendente, ci sarà l’applicazione della presunzione assoluta di subordinazione, ex art. 2, Dlgs. n. 81/2015, nel caso in cui le prestazioni fornite siano:

  • esclusivamente personali: svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti o di altri fattori impiegati ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale;
  • continuative: reiterazione della prestazione in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
  • le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). La specifica viene evidenziata qualora il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente.

La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

Scopri di più sul Consiglio dei Ministri n. 68 del 06 agosto 2019.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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