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I chiarimenti INPS sulla richiesta di arretrati dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

L’ANPAL – con Decreto Direttoriale del 19 aprile 2019, n. 178 – ha istituito l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 2019.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 16 e 34 anni;
  • 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ex Decreto MLPS del 17 ottobre 2017.

Tali soggetti non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

L’incentivo in commento:

  • è pari alla contribuzione previdenziale (a carico dei datori di lavoro privati), con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
  • il massimale è proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale;
  • è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8, decreto legge n. 4/2019 (Reddito di Cittadinanza);
  • è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, art. 1-bis, decreto legge n. 87/2018 (cd. decretodignità”).

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L’INPS effettua le seguenti operazioni:

  • determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  • verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
  • accerta la disponibilità residua delle risorse;
  • comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Successivamente, l’ANPAL – con Decreto del 12 luglio 2019, n. 311 – ha recepito le disposizioni dettate dal cd. Decreto crescita, provvedendo ad estendere anche alle assunzioni effettuate nel periodo 01/01/201930/04/2019, il bonus occupazione Sviluppo Sud (introdotto, inizialmente, a partire dalle assunzioni effettuate SOLO da maggio u.s.).

Ora l’INPS – con Messaggio del 7 agosto 2019, n. 3031 – è intervenuto per comunicare l’avvenuto completamento delle elaborazioni massive delle domande di riconoscimento.
Il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell’istanza, ha l’onere di comunicare l’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
SI tratta di un vero e proprio termine decadenziale che vale anche per le richieste che perverranno nei giorni successivi all’elaborazione cumulativa.

L’Istituto ha inoltre prorogato i termini per il recupero degli importi relativi all’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud“.
L’elemento “ImportoArrIncentivo” potrà essere indicato, per i mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019, entro il termine di trasmissione della denuncia contributiva riferita al mese di ottobre 2019.

Scopri di più sull’IncentivoOccupazione Sviluppo Sud”.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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