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Al via le richieste di agevolazioni per le aziende della ZFU Sisma Centro Italia

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare del 28 marzo 2022, prot. n. 120680 – ha disciplinato l’apertura di un nuovo bando, per il 2022, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore:

  • delle iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana alla data del 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal MiSE;
  • delle nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il riferimento è alla Zona Franca Urbana (ZFU) comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 istituita con il D.L. n. 50/2017.

Le risorse a disposizione di questa misura sono di oltre 59 milioni di euro.

I destinatari della misura sono:

  • le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni, ex art. 46, comma 2, decreto legge n. 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero. Tali imprese devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei requisiti di cui alle circolari attuative precedenti e già dichiarati in occasione dei precedenti bandi;
  • le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Tali aziende devono:

  • essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione. I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero;
  • disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana.
  • aver avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 all’interno della zona franca urbana;
  • operare in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • aver optato, alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 9, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall’art. 46, comma 2, decreto legge n. 50/2017.

Per i soggetti già beneficiari delle medesime agevolazioni nelle annualità precedenti, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022.

Le esenzioni fiscali sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per i soggetti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013 (regime “de minimis”).

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, sulla base dei modelli riportati negli allegati alla circolare.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo o a loro delegati tramite conferimento di procura.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022.

Collegati al sito del Governo per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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