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Apprendistato professionalizzante ed erogazione della formazione in FAD

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 07 aprile 2022, n. 2 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato, intervenendo sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.

Com’è noto, la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base affidata dal legislatore alle Regioni.
In assenza di regolamentazione regionale, è applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza (peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale è confermata la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista).

Con la Circolare in commento, l’INL ha ritenuto ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, il ricorso alla modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti e docenti e tutor, in modalità sincrona.
Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti. La formazione di questo tipo deve dunque essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che garantiscano il rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

Clicca e leggi la Circolare.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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