In data 23 aprile 2020, la Camera dei Deputati ha rinnovato definitivamente la fiducia al Governo, sul ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 Cura Italia.
Il provvedimento, ora, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo dettato normativo disciplina la sospensione dei termini relativi il versamento di ritenute fiscali e contributi nel modo seguente:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta, con scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
Possono beneficiare della sospensione, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che operano nei seguenti settori:
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a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metro-politane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature spor-tive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice del Terzo Settore.
Resta invariata la ripresa dei versamenti sospesi, che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa negli 11 Comuni dell’ex zona rossa lombardo-veneta, resta valida la sospensione dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020:
- dei termini relativi ai versamenti e ai adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi;
- dell’applicazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Rispetto al decreto legge n. 18/2020, con la conversione in legge viene previsto che il versamento delle ritenute non operate venga effettuato, anche mediante il sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Restano invariati, i termini della sospensione per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, per i quali (come già previsto) si applica dal 2 marzo al 31 maggio 2020, e la ripresa dei versamenti sospesi avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.