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Assegno di ricollocazione e successo occupazionale – condizioni e tempi di riconoscimento (parte 4)

Come detto nei precedenti articoli, l’Assegno di ricollocazione ha due possibili importi, sulla base del conseguimento del risultato: in caso di conseguimento del risultato occupazionale, l’importo dell’AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell’indice di profilazione (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no e in proporzione all’eventuale percentuale di part time, se superiore al 50%).

Le tipologie di contratto per i quali si riconosce l’esito occupazionale sono le seguenti:

  • tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a seguito di trasformazione di un precedente contratto stipulato a tempo determinato;
  • tempo determinato maggiore o uguale a sei mesi, anche a seguito di proroga.
  • Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto nel modo seguente:

  • nel caso del contratto a tempo indeterminato in 2 ratei semestrali di pari importo, il primo dei quali alla stipula del contratto;
  • nel caso di contratto a termine in unica soluzione, alla stipula del contratto.
  • In caso di mancata conservazione del posto di lavoro – fatto salvo il licenziamento per giustificato motivo e/o dimissioni, per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) – si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell’importo:

    Ai fini dell’ammissibilità del rimborso, i documenti oggetto di verifica on desk che devono essere caricati dai soggetti competenti nel portale MyANPAL sono i seguenti:

  • programma di assistenza intensiva iniziale, firmato dal destinatario dell’AdR e dal soggetto erogatore e opportunamente caricato a sistema;
  • offerta di lavoro proposta, sottoscritta dal destinatario per “presa visone” e opportunamente caricata;
  • il codice della comunicazione obbligatoria di inizio del rapporto di lavoro;
  • in caso di contratto a tempo parziale, la documentazione comprovante la percentuale di part-time (es. contratto di lavoro firmato dalle parti o altri documenti attestanti la percentuale di tempo parziale).
  • Con successivo provvedimento, finalizzato alla messa online delle apposite funzionalità del portale MyANPAL, saranno specificate le procedure di riconoscimento dell’AdRdC sia in caso di successo occupazionale, sia nel caso del Fee4Service, attraverso un processo informatizzato.

    Collegati al sito ANPAL per saperne di più

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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