L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 14 novembre 2019, n. 485 – ha precisato che il costo del personale sostenuto da una società, relativo ad un contratto di “distacco“, può rientrare tra i costi agevolabili ex art. 3, decreto legge n. 145/2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 9/2014), nella misura in cui il lavoratore distaccato partecipi effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriore requisiti delle disposizioni normative vigenti.
Nel dettaglio, la suddetta richiesta di Interpello è stata promossa da una società (distaccataria) che – avendo utilizzato in attività di ricerca e sviluppo un lavoratore dipendente dell’azienda distaccante – ha chiesto se tra i costi agevolabili potesse rientrare anche il costo del personale in distacco.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale costo è agevolabile, stante il fatto che la società distaccataria deve rifondere alla distaccante, per le prestazioni rese dal lavoratore in distacco, il puro costo orario previsto dal CCNL.
Infatti, poiché il potere direttivo e di controllo sono attribuiti all’utilizzatore del personale in distacco impiegato in attività di ricerca e sviluppo, il lavoratore può considerarsi, nel corso della durata del distacco, sostanzialmente alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
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