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Concessione di contributi per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2019 n. 205, è stato pubblicato il Decreto 26 giugno 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, recante “Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174“.

Andando nel dettaglio, il provvedimento in specie disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di:

  • enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico;
  • enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell’attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell’industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale;
  • enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile.

I soggetti interessati devono inviare l’istanza annualmente, corredata della documentazione prevista, entro il termine del 30 gennaio, all’indirizzo: contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it.

Il decreto prevede che per l’anno 2019 l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 luglio, e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

L’entità del contributo da assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione e non potrà comunque eccedere:

  • il 50% della quota partecipativa finanziaria dell’ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ex legge n. 702/55 e n. 44/82;
  • € 25.000,00 per le istanze presentate ex legge n. 174/58.

La liquidazione del contributo assegnato sarà disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della documentazione richiesta che gli enti e associazioni dovranno trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismoDipartimento turismo.

Scopri di più sul Decreto 26 giugno 2019 recante:”Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174“.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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