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Contratto di espansione: ipotesi di uscita anticipata dei lavoratori e nuove assunzioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 06 settembre 2019, n. 6 – ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS, in via sperimentale, a seguito dei contratti di espansione, per le ipotesi di uscita anticipata e nuove assunzioni.

Al riguardo, il MLPS ha individuato in particolare i criteri in base ai quali per gli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione con il rinnovo delle competenze professionali dei lavoratori, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono ridurre l’orario di lavoro con il riconoscimento della CIGS e procedere a nuove assunzioni.

Il processo di formazione e riqualificazione cui tende il contratto di espansione può essere svolto attraverso riduzioni orarie del personale dipendente integrate dal trattamento di CIGS.

Parte integrante del contratto di espansione è il progetto di formazione e riqualificazione (che deve essere certificato) rivolto a quel personale che, a causa della modifica dei processi aziendali, del progresso e dello sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa, risulti in possesso di conoscenze e abilità operative non più adeguate.
Le sospensioni e le riduzioni orarie programmate devono essere indicate in modo distinto per qualifica e profilo professionale e strettamente ricollegate alla formazione programmata.

Le previsioni del recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie e dalla formazione devono essere nella misura minima del 70%.
Il recupero può avvenire sia presso la stessa azienda, sia presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze.
Il personale che non raggiunge le competenze tecniche conformi al rinnovamento aziendale o alla nuova qualifica professionale sarà gestito attraverso procedure di mobilità non oppositiva.

I lavoratori interessati all’uscita anticipata potranno essere quelli che si trovano a non più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero hanno maturato il requisito minimo contributivo oppure si trovano a non più di 5 anni dalla pensione anticipata.

Scopri di più sulla Circolare n. 16, del 6 settembre 2019, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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