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COVID-19 – prorogata al 15 giugno 2020 la validità del DURC

L’art. 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020, recita “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Tra i certificati meritevoli della suddetta proroga c’è il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Sulla tematica in oggetto, si sono espressi l’INPS e l’INAIL con una serie di provvedimenti che hanno chiarito la portata della norma.
Nel dettaglio:

  • l’INPS con Messaggio del 25 marzo 2020, n. 1374 – ha fornito le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva, chiarendo che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono anch’essi prorogati e conservano, dunque, la loro validità fino al 15 giugno 2020.
  • Clicca qui e leggi il Documento sul sito INPS

  • l’INAIL che – con Istruzioni operative del 26 marzo 2020, prot. n. 4250 e successiva Circolare del 27 marzo 2020, n. 11 – ha ricordato che, ex art. 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
  • Clicca qui e leggi di più sul sito INAIL

Quanto al DURC, viene precisato che per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali ex art. 4, comma 1, Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un DURC online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

Leggi il Documento sul sito INAIL

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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