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Estesa l’indennità COVID-19 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse private

In data 1 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto interministeriale MLPS/MEF 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, ex decreto legge n. 18/2020 a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

L’indennità di € 600 per il mese di marzo – che potrà essere richiesta a partire dall’1 aprile 2020, direttamente alle Cassa di previdenza privata – verrà garantita ai seguenti soggetti:

  • ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ex art. 3, Dlgs. 23/2011 e dell’art. 4, decreto legge n. 50/2017, non superiore ad € 35.000 la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ex art. 3, Dlgs. 23/2011 e dell’art. 4, decreto legge n. 50/2017, compreso tra € 35.000 ed € 50.000 e abbiano cessato (chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020), ovvero ridotto o sospeso (comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019; a tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività) la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile:

    • con i benefici, ex artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, decreto legge n. 18/2020;
    • con il reddito di cittadinanza, ex decreto legge n. 4/2019.

    L’indennità di € 600 è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

    Leggi il Documento completo sul sito del Ministero

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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