Com’è noto, l’ACCR delle Agenzie di somministrazione di lavoro, sottoscritto il 21 dicembre 2018, ha rivisitato il piano degli incentivi per le agenzie che assumano o abbiano in carico lavoratori temporanei a tempo indeterminato.
Al riguardo, l’art. 5 prevede i seguenti incentivi riconosciuti dalla Bilateralità di settore:
- un incentivo annuale di € 1.000 in caso di missione pari ad almeno 12 mesi continuativi. Tale incentivo viene riconosciuto annualmente, per un massimo 3 annualità, sempre nel caso in cui la missione abbia durata pari a dodici mesi;
- un rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi. Qualora il lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al lavoratore;
- nell’ambito della contrattazione di II° livello, territoriale o aziendale, anche con riferimento agli accordi ex art. 1, comma 3, punto 3, lett. d), CCNL 21/12/2018, al fine di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori, le parti possono individuare nuovi strumenti di incentivazione, nell’ambito della bilateralità di settore, finalizzati alla stabilizzazione/ricollocazione dei lavoratori.
Ora l’Ebitemp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo) – con Nota del 27 agosto 2019 – ha reso operativo uno degli incentivi previsti in caso di ricollocazione di un lavoratore a tempo indeterminato assunto in somministrazione presso diverso utilizzatore: è stato, dunque, attivato il rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di disponibilità in caso di ricollocazione di un lavoratore a tempo indeterminato assunto per scopo di somministrazione presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi.
Il rimborso di una mensilità della indennità di disponibilità può essere richiesto solo per i lavoratori ricollocati a partire dal 01 gennaio 2019.
Pertanto, se un lavoratore, in disponibilità in relazione all’art. 25 o 32 dell’ACCR 21/12/2018 è ricollocato a decorrere da gennaio 2019 utilmente in missione per più di sei mesi presso un altro utilizzatore l’Agenzia, il datore di lavoro (e non utilizzatore), ha diritto ad € 800 (disponibilità, ex art. 32 del CCNL), ovvero € 1.000 (disponibilità, ex art. 25 CCNL ove sia un full time).