L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 27 settembre 2019, n. 83 – ha reso noto d’aver istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo a investimenti in comuni colpiti da eventi sismici (a decorrere dal 24 agosto 2016) e in zone economiche speciali (ZES).
Nel dettaglio, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015 è stato esteso alle imprese localizzate in Lazio, Umbria, Marche (art. 18-quarter, Legge 21 giugno 2017, n. 96) ed alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle zone economiche speciali.
I codici tributo istituiti sono, dunque, i seguenti:
- “6905” denominato “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quarter, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;
- “6906” denominato “Credito d’imposta investimenti ZES – articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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