In data 13 dicembre 2019 l’ANPAL ha reso noto che il Comitato per i ricorsi di condizionalità ha adottato – con Delibera n. 54/2019 – il documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”.
Al riguardo, possono ritenersi valide solo le convocazioni del soggetto disoccupato effettuate con raccomandata AR oppure via PEC (quelle effettuate con altri mezzi non garantiscono certezza giuridica di avvenuta conoscenza).
Nel caso in cui il disoccupato non si presenti alla convocazione, il provvedimento sanzionatorio del CPI dovrà contenere l’informativa con i termini e le modalità per la presentazione del ricorso, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento stesso. Se il provvedimento non è stato notificato, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà a partire dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.
L’assenza alla convocazione potrà essere ritenuta lecita solo in presenza di una delle seguenti situazioni: