L’INPS – con Circolare del 17 maggio 2019, n. 66 – ha reso noti i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, aggiornati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT.
Tali nuovi valori – che decorreranno dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2020 – hanno subito un indice di rivalutazione pari all’1,1%.
Il provvedimento INPS in commento contiene l’analitica elencazione di tutti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari.
I medesimi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Quanto alla modalità di richiesta, si ricora che i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, a decorrere dal 01 aprile 2019, devono presentare le domande per la prestazione familiare direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi calcolati dall’INPS sono visibili al cittadino e ai patronati nella specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Il lavoratore deve comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso una apposita applicazione.
Scopri di più sui nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’ANF definiti dall’INPS