In data 11 settembre 2026 è stato sottoscritto – tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Famiglia – il decreto sull’operatività dell’accesso all’esonero contributivo destinato alle aziende che ottengono la Certificazione sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Il decreto definisce requisiti e modalità di accesso all’agevolazione: la certificazione ha una validità di 36 mesi e il beneficio, parametrato su base mensile, spetta per il relativo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
I parametri minimi da rispettare per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e Lavoro sono quelli individuati dalla UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 e denominata “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie”.
La prassi di riferimento prevede specifici KPI – Key Performance Indicator relativi alle politiche aziendali di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare. La certificazione deve essere rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati per questo specifico ambito e ha una validità di 36 mesi.
Per le aziende certificate il decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro.
L’INPS può autorizzare l’agevolazione in misura non superiore all’1%, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.
L’esonero viene parametrato su base mensile e fruito direttamente in riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in relazione alle mensilità per le quali risulta valida la certificazione.
Il beneficio è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legg n. 112/2026 e può essere fruito per il periodo di validità della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
Le aziende interessate devono presentare un’apposita domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica, tramite il rappresentante legale, un suo delegato oppure uno dei soggetti abilitati ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979.
Possono essere ammessi all’agevolazione con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione, sempre entro il limite temporale del 31 dicembre 2028.
Oltre ai dati identificativi dell’azienda, dovranno essere comunicati la retribuzione media mensile globale stimata, l’aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata, riferite al periodo di validità della certificazione. Dovranno inoltre essere attestati il possesso della certificazione in corso di validità, il relativo identificativo alfanumerico, l’organismo accreditato che l’ha rilasciata e la data di rilascio. L’azienda dovrà infine dichiarare di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.







