Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020, n. 90 è stata pubblicata la legge 2 aprile 2020, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Il provvedimento riconosce:
- ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore ad € 28.000 un “bonus” (che non concorre al reddito imponibile IRPEF) pari ad € 600, dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (dall’1 gennaio 2021, diventeranno pari ad € 1.200);
- per coloro che superano € 28.000 annui (fino ad € 40.000), è prevista una ulteriore detrazione ai fini IRPEF.
La misura è fruibile, entro i limiti di reddito, dalle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.
Il beneficio mensile è pari ad:
- € 100 per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino ad € 28.000;
- € 80 per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra € 28.000 ed € 35.000.
L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra € 35.000 ed € 40.000.