Tutte le disposizioni (nazionali e regionali) che prevedono degli incentivi (di natura economica, ovvero di riduzione del carico contributivo) a favore di aziende che assumono lavoratori subordinati, prevedono il rispetto stringente di alcune previsioni normative, quali:
- la regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175, legge 296/2006, inerente:
- all’adempimento degli obblighi contributivi (DURC);
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (SICUREZZA SUL LAVORO);
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, dall’art. 31, decreto legislativo n. 150/2015.
Il punto 3) riguarda il rispetto dei contenuti dei CCNL (di ogni livello) applicati in azienda.
Al riguardo, in data 06 maggio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 7/2019 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, relativa alle condizioni che subordinano il godimento dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.
Nello specifico, l’INL ha chiarito che il rinvio (nella lettera di assunzione) dell’applicazione dei “CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” non è sufficiente per garantire il rispetto della predetta disposizione e l’ottenimento dei benefici contributivi; di fatto, ai fini del rispetto della norma richiamata (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006) è necessario che, a prescindere dal CCNL applicato o dalla formale indicazione dello stesso nella lettera di assunzione, il datore di lavoro garantisca un trattamento economico normativo equivalente o superiore previsto dai suddetti contratti collettivi.
La valutazione di equivalenza, peraltro, non potrà tenere conto dei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, ai regimi di esenzione contributiva (es. welfare aziendale).
Scopri di più sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e i benefici normativi e contributivi.