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Fruizione dei benefici normativi e contributivi e rispetto del CCNL

Tutte le disposizioni (nazionali e regionali) che prevedono degli incentivi (di natura economica, ovvero di riduzione del carico contributivo) a favore di aziende che assumono lavoratori subordinati, prevedono il rispetto stringente di alcune previsioni normative, quali:

  • la regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175, legge 296/2006, inerente:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi (DURC);
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (SICUREZZA SUL LAVORO);
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, dall’art. 31, decreto legislativo n. 150/2015.

Il punto 3) riguarda il rispetto dei contenuti dei CCNL (di ogni livello) applicati in azienda.
Al riguardo, in data 06 maggio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 7/2019 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, relativa alle condizioni che subordinano il godimento dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.

Nello specifico, l’INL ha chiarito che il rinvio (nella lettera di assunzione) dell’applicazione dei “CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” non è sufficiente per garantire il rispetto della predetta disposizione e l’ottenimento dei benefici contributivi; di fatto, ai fini del rispetto della norma richiamata (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006) è necessario che, a prescindere dal CCNL applicato o dalla formale indicazione dello stesso nella lettera di assunzione, il datore di lavoro garantisca un trattamento economico normativo equivalente o superiore previsto dai suddetti contratti collettivi.

La valutazione di equivalenza, peraltro, non potrà tenere conto dei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, ai regimi di esenzione contributiva (es. welfare aziendale).

Scopri di più sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e i benefici normativi e contributivi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.