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Fruizione del reddito di cittadinanza ed incentivo occupazionale: i chiarimenti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavorocon approfondimento del 25 novembre 2019 – ha reso noti i requisiti per accedere all’incentivo occupazionale in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza.
Com’è noto, sono ammessi all’incentivo i rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (anche in somministrazione), compresi l’apprendistato e i rapporti di lavoro dipendente dei soci di cooperativa. Restano esclusi i rapporti di lavoro intermittente, di lavoro domestico, quelli dirigenziali nonché le prestazioni di lavoro occasionale.

L’incentivo può essere mantenuto, in misura proporzionalmente ridotta, allorquando il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a tempo pieno, sia poi trasformato in rapporto part-time nei casi previsti dall’art. 8, Dlgs. n. 81/2015.

La fruibilità dell’incentivo è soggetta:

  • alla comunicazione delle posizioni vacanti in azienda, da effettuarsi accedendo alla piattaforma dedicata sul sito dell’ANPAL; l’assunzione dovrà poi avvenire coerentemente su tali posizioni, in particolare con riguardo alla qualifica contrattuale e alla sede di lavoro;
  • al rispetto dell’art. 31, Dlgs. 150/2015, per il quale l’assunzione non deve essere obbligatoria in base a norme legali o contrattuali (fatte salve le assunzioni di personale che andrà ad eventualmente coprire la quota di riserva ex art. 3, legge n. 68/1999), non deve violare eventuali diritti di precedenza, non deve riguardare unità produttive e/o livelli contrattuali oggetto di riduzioni dell’attività per crisi o riorganizzazione aziendale, né soggetti licenziati nei 6 mesi precedenti dal medesimo datore di lavoro o da altro datore in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultimo;
  • al rispetto dell’art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006, ossia possesso del DURC, rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi;
  • alla regolarità riguardante gli obblighi, ex art. 3, legge n. 68/1999 in materia di collocamento di personale disabile e altre categorie protette, salvo il caso in cui l’assunzione riguardi proprio persone iscritte alle liste del collocamento mirato;
  • al rispetto dei limiti di fruizione degli incentivi entro le soglie “de minimis” di origine comunitaria;
  • alla realizzazione (e successivo mantenimento) di un incremento occupazionale in termini di ULA, secondo le disposizioni, anche qui, di derivazione comunitaria, rinvenibili anche nel disposto dell’art. 31, comma 1, lett. f ), Dlgs. n. 150/2015.
  • L’agevolazione è riconosciuta mensilmente per un periodo pari a quello ancora spettante al percettore di RDC alla data dell’assunzione, con un minimo di cinque mesi, che divengono invece il periodo massimo quando il lavoratore assunto percepisca il RDC in regime di rinnovo.

    Il provvedimento, inoltre, affronta le criticità inerenti:

    a) la portabilità e la cumulabilità con altri incentivi;
    b) le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e ad esempi di calcolo.

    Vai sul sito Consulenti del Lavoro per leggere l’approfondimento

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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