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Fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni di dipendenti di aziende in crisi (1-2)

L’INPScon Circolare del 07 settembre 2022, n. 99 – ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

L’esonero si sostanzia in uno sgravio totale della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.

Nello specifico, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

L’incentivo – inerente le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui (€ 500 mensili, quindi € 16,12 al giorno).

La misura spetta esclusivamente per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.

Leggi di più sul sito INPS

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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