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Fruizione dello sgravio contributivo per le assunzioni di dipendenti di aziende in crisi (2-2)

L’INPScon Circolare del 07 settembre 2022, n. 99 – ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato, in primo luogo, al rispetto delle seguenti condizioni generali previste:

  • regolarità DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, a mente dell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015:

  • l’incentivo non spetta qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
  • l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
  • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Quanto alla domanda di esonero, la Circolare in commento rende noto che all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in specie, compilando il quale il datore di lavoro dichiara:

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
  • il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento su Modulo Istanza On-Line all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzandoi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “ESCA”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo indeterminato.

Quanto all’esposizione in Lista Pospa, i datori di lavoro, per esporre il beneficio, deve compilare l’elemento “RecuperoSgravi” riportando:

  • nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento “MeseRif” il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento “CodiceRecupero il valore “37”;
  • nell’elemento “Importo” il valore del contributo oggetto dello sgravio per il datore di lavoro.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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