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Gli incentivi all’occupazione in caso di assunzione del percettore RdC

L’art. 8 della legge n. 26/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75/2019) – denominato “Incentivi per l’impresa e per il lavoratore” – prevede un particolare meccanismo per trovare un impiego (attraverso un lavoro subordinato, ovvero la costituzione di un’attività di natura autonoma) per il fruitore del Reddito di Cittadinanza.

Scopri di più sugli incentivi all’occupazione in caso di assunzione del percettore RdC

Nel dettaglio, al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale istituita presso l’ANPAL (il cd. Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIUPL) le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di RdC (anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato, ex art. 12, Dlgs. n. 150/2015), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore ad € 780 mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito (maggiorato delle sanzioni civili), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il Centro per l’Impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

PER LA PIENA OPERATIVITA’ DELL’INCENTIVO IN COMMENTO, SI DOVRA’ ATTENDERE LA NECESSARIA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL’INPS.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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