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Il ruolo degli enti di formazione accreditati ed il cd. patto di formazione

L’art. 8, comma 2, della legge n. 26/2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75/2019) – denominato “Incentivi per l’impresa e per il lavoratore” – regolamenta il ruolo degli enti di formazione accreditati nel “ciclo” di collocamento al lavoro del percettore del Reddito di Cittadinanza.

Scopri di più sul ruolo degli enti di formazione accreditati ed il cd. patto di formazione

Nel dettaglio, tali enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Centri per l’Impiego e presso i soggetti accreditati, ex art. 12, Dlgs. n. 150/2015 un Patto di Formazione, con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca.

Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Se in seguito a questo percorso formativo, il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali) è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite del 50% dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore ad € 390 mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità.

In caso di rinnovo del RdC, l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del Reddito di Cittadinanza.

La restante metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di € 390 mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità , è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito (maggiorato delle sanzioni civili), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Le agevolazioni in commento (sia quelle inerenti l’assunzione “diretta del datore di lavoro” che quelle “legate all’intermediazione dell’ente di formazione accreditato”) si applicano a condizione che il datore di lavoro:

  • realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lett. f), Dlgs. n. 150/2015;
  • sia in regola rispetto alle disposizioni, ex art. 31/, Dlgs. n. 150/2015;
  • sia in regola rispetto alle norme inerenti il DURC, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto della parte normativa e retributiva dei CCNL applicati.

PER LA PIENA OPERATIVITA’ DELL’INCENTIVO IN COMMENTO, SI DOVRA’ ATTENDERE LA NECESSARIA CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL’INPS.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.