L’INPS – con Circolare del 15 febbraio 2019, n. 27 – ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
Il beneficio spetta esclusivamente ai seguenti datori di lavoro:
- cooperative sociali, ex lege n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, legge n. 381/1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2, legge n. 193/2000).
I datori di lavoro continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale) ivi compresi i rapporti di apprendistato: sono, altresì, agevolabili i rapporti di lavoro intermittente e quelli in somministrazione (mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico).
I vantaggi per il datore di lavoro consistono nella riduzione delle aliquote contributive IVS e quelle assistenziali nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Lo sgravio contributivo in commento è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro, di alcune condizioni, quali:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.