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Gli obblighi contributivi in caso di risoluzione a seguito di accordo collettivo e revoca del licenziamento

L’INPS – con Messaggio del 05 febbraio 2021, n. 528 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti contributivi:

  1. conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale,
  2. nell’ipotesi di revoca del licenziamento.

 

Con riferimento al punto 1), viene ricordato che l’interruzione del rapporto di lavoro interviene a seguito di una risoluzione consensuale, nell’ambito di un più generale accordo collettivo aziendale (stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che prevedi un incentivo all’esodo); l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro si produce soltanto per i lavoratori che aderiscono all’accordo. Tenuto conto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NaspI, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (in quanto i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NaspI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa).

Relativamente al punto 2), l’INPS precisa che il datore di lavoro – che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo – può revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento: in tal caso, dovrà versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.
Ovviamente, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare il c.d. ticket di licenziamento (pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni UniEmens/vig).

Clicca qui per leggere il testo completo del Messaggio n. 528.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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