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INAIL: le nuove modalità di comunicazione degli infortuni

Com’è noto, la “Comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.
La “Denuncia/comunicazione di infortunio” deve essere invece inoltrata dal datore di lavoro all’Istituto in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la “Comunicazione di infortunio”.

In data 02 febbraio 2021, l’INAIL ha comunicato l’avvenuto aggiornamento dei servizi online in seguito al quale, a decorrere dal 03 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, anche i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • rider;
  • beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc);
  • lavoratore agile;
  • studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.

I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.

Clicca per saperne di più.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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