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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo delle detrazioni per carichi familiari

In data 22 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due provvedimenti inerenti la corretta modalità di calcolo delle detrazioni fiscali.

Nello specifico:

  • con risposta ad Interpello del 22 luglio 2019, n. 295, l’AE ha chiarito che i giorni per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente ex art. 13, TUIR coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta. Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione (in tal senso, la detrazione per reddito di lavoro dipendente spetta per i giorni di durata del “progetto” che ha dato diritto alla retribuzione);

Scopri di più sulla risposta ad Interpello n.295.

  • con Risoluzione del 22 luglio 2019, n. 69, l’AE ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Al riguardo, viene ribadito che la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Ora l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella ripartizione delle suddette detrazioni, il reddito prodotto in regime forfetario, al lordo dei contributi previdenziali, rileva ai fini della comparazione del reddito più elevato, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per l’intero importo.

Scopri di più sulla Risoluzione n. 69.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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