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I chiarimenti dell’INL sull’apprendistato duale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 23 novembre 2020, prot. n. 1026 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla trasformazione del contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ovvero di successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale.

Al riguardo, l’INL ha precisato che è NON possibile procedere, in assenza di espliciti riferimenti normativi, alla “trasformazione” del contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (è, invece, possibile tale possibilità esclusivamente con riferimento all’apprendistato professionalizzante).

Quanto, invece, alla possibile successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso parere favorevole, purché il piano formativo sia diverso rispetto a quello portato a termine (circostanza peraltro ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito).

Clicca e leggi la Nota Giuridica del 23/11/2020

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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