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I chiarimenti INPS sulla fruizione della NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

L’INPS – con Messaggio del 26 novembre 2020, n. 4464 – ha fornito alcuni chiarimenti normativi in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, ex art. 14, comma 3, decreto legge n. 104/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020.

Al riguardo, l’INPS ha ricordato che l’accesso alla NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in collettivi è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (attualmente, il decreto legge n. 137/2020 ha fissato tale data al 31/01/2021, ma la legge di Bilancio 2021 dovrebbe spostare il termine al 31/03/2021).

In tal senso, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti (in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI) ad allegare l’accordo collettivo aziendale, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al suddetto accordo.

L’INPS, infine, rende noto che anche i dirigenti aderenti agli accordi in specie – qualora ricorrano gli altri presupposti di legge – potranno accedere all’indennità di disoccupazione NASpI.

Leggi il testo completo del Messaggio n°4464 del 26/11/2020

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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