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I chiarimenti dell’INPS sulla compatibilità dei congedi COVID-19 con gli altri istituti

L’INPScon Messaggio del 15 aprile 2020, n. 1621 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del cd. congedo COVID-19, ex art. 23, decreto legge n. 18/2020.

Con riferimento alle situazioni di incompatibilità, l’INPS precisa che il congedo COVID-19:

  • può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (spetta pertanto complessivamente, non per ogni figlio del nucleo);
  • è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
  • è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri, ex artt. 39 e 40, Dlgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
  • non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell’attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro;
  • è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Pertanto, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Nel caso di riduzione dell’attività lavorativa, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
  • Per quanto riguarda, invece, le situazioni di compatibilità, l’INPS precisa che il congedo COVID-19:

    • in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del suddetto congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
    • in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli (in caso di lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile);
    • la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
    • la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
    • sussiste la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
    • la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore nel caso di part time o lavoro intermittente;
    • la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza da coronavirus;
    • possibilità di cumulo nell’arco dello stesso mese del congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale, ex art. 33, Dlgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001, anche fruito per lo stesso figlio.
    • Nel caso in cui il lavoratore/genitore si trova in CIG/FIS con sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso cd. 104 non vengono riconosciute. Qualora la CIG/FIS sia, invece, con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part time verticale.

      Clicca qui e collegati al sito INPS per saperne di più

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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