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Operativo lo sgravio contributivo per assunzione vittime di violenza di genere

L’INPScon Circolare del 15 aprile 2020, n. 53 – ha fornito le prime istruzioni sullo sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, ex art. 1, comma 220, legge n. 205/2017 e del Decreto MLPS/Interno dell’11 maggio 2018.

L’incentivo viene riconosciuto solo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 350 mensili.

L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020. Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva e di rispetto delle norme, ex art. 31, comma 1. Dlgs. n. 150/2015.

I datori di lavoro devono essere obbligatoriamente le “cooperative sociali”, cioè quelle società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

    a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
    b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L’incentivo spetta per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, ex art. 5-bis del decreto legge n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto domanda di ammissione all’incentivo, tramite il modulo online denominato “Do.Vi”.

Il modulo è disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” accessibile, previa autenticazione, dai Servizi per le aziende e consulenti.

Collegati al sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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