I chiarimenti INAIL sulla riduzione del tasso medio per prevenzione (1-2)

L’INAIL – con Istruzione operative del 18 settembre 2026, n. 8221 – ha fornito nuovi chiarimenti in materia di riduzione del tasso medio per prevenzione, con particolare riferimento ai controlli sull’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale prerequisito per il riconoscimento del beneficio.

Nel dettaglio, l’Istituto ha ricordato che, già a partire dal 2025, dalla Guida al modello OT23 è stata eliminata l’indicazione secondo cui il rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza dovesse essere verificato con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Il cambiamento deriva dall’art. 29, comma 1, decreto-legge n. 19/2024, che ha introdotto il comma 1175-bis nell’art. 1 della L. n. 296/2006.

In base alla disposizione richiamata dall’INAIL, resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione, oltre che degli obblighi contributivi e assicurativi, anche delle violazioni accertate in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, purché la regolarizzazione intervenga entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Il chiarimento assume particolare rilievo operativo ai fini dell’OT23: la presenza di una violazione non deve quindi essere valutata esclusivamente attraverso una fotografia della situazione al 31 dicembre, dovendosi tenere conto anche dell’eventuale regolarizzazione effettuata nei termini previsti.

https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2026.09.istruzione-operativa-18-settembre-2026.html

Contestualmente, l’INAIL ha aggiornato le FAQ relative agli interventi del modello OT23 2027, fornendo numerose indicazioni sulle modalità concrete di realizzazione degli interventi e sulla relativa documentazione probante.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse figurano quelli riguardanti l’analisi termografica degli impianti elettrici (A-4.1). L’intervento può essere reiterato per più anni consecutivi, purché la relazione tecnica venga aggiornata annualmente con le risultanze dell’analisi e con le eventuali azioni correttive adottate. L’INAIL precisa inoltre che l’analisi può riguardare anche gli impianti fotovoltaici, compresi i relativi componenti.

Per l’intervento D-2, relativo alla prevenzione di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, l’INAIL specifica i contenuti che il corso deve affrontare e richiede che chi svolge la formazione disponga di un’adeguata preparazione sulla specifica materia. Viene inoltre chiarito che, ricorrendone i presupposti indicati nelle FAQ, anche il datore di lavoro può occuparsi dell’organizzazione dei corsi e rilasciare l’attestato di formazione.

L’INAIL, inoltre, qualifica l microformazione come intervento finalizzato a richiamare e rafforzare nel tempo i concetti già impartiti attraverso la formazione obbligatoria. Non deve risolversi nella tradizionale formazione frontale o nell’e-learning, ma può essere realizzata, ad esempio, mediante brevi contenuti audiovisivi, applicazioni o altri strumenti di breve durata. Le iniziative devono inoltre essere distribuite nel corso dell’anno: concentrare la ripetizione dello stesso argomento in un arco temporale molto ristretto non risponde pienamente alla finalità preventiva dell’intervento.

Sul versante dei sistemi di gestione, le FAQ precisano, tra l’altro, che per l’intervento E-1 il certificato UNI ISO 45001 deve riportare le sedi corrispondenti alle PAT attive, salvo le eccezioni espressamente indicate. Per l’intervento E-4, relativo al modello organizzativo e gestionale, vengono invece fornite indicazioni sulla documentazione necessaria a dimostrare l’effettività del sistema di controllo e dell’attività di audit e riesame.

Un ulteriore chiarimento operativo interessa la gestione dei near miss (E-10): i moduli allegati al modello OT23 2027 costituiscono uno strumento di supporto, ma il loro utilizzo non è obbligatorio. L’azienda può adottare una propria modulistica, purché questa consenta di gestire correttamente le fasi di segnalazione del mancato infortunio, analisi delle cause e individuazione delle conseguenti misure correttive e preventive.

Infine, le FAQ intervengono sui dispositivi “uomo a terra” (F-1), chiarendo che non occorre necessariamente un dispositivo per ciascun dipendente: il numero deve essere sufficiente a coprire tutti i turni e tutti gli operatori che contemporaneamente svolgono la mansione a rischio in condizioni di isolamento. Per la formazione relativa all’utilizzo del defibrillatore (F-2), invece, devono essere formati tutti i lavoratori individuati dall’azienda come addetti al suo utilizzo.