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I chiarimenti INPS sul certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo

A seguito dell’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n. 12(recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), l’INPS – con Messaggio del 19 aprile 2019, n. 1612 – ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte sul certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.

Nello specifico, a decorrere dal 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 12/2019):

  • le imprese teatrali, cinematografiche e circensi;
  • i teatri tenda;
  • gli enti;
  • le associazioni;
  • le imprese del pubblico esercizio;
  • gli alberghi;
  • le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi.



non possono impiegare i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, che non siano in possesso del certificato di agibilità.

In caso di mancato rispetto della legge le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa pari ad € 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.
Le imprese sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

I lavoratori autonomi dello spettacolo assoggettati alla nuova normativa sono i seguenti:

  • artisti lirici;
  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  • attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
  • organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  • direttori di scena e doppiaggio;
  • direttori d’orchestra e sostituti;
  • concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
  • tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  • amministratori di formazioni artistiche;
  • tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  • operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  • arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  • truccatori e parrucchieri.

Scopri di più sulle modifiche apportate dalla dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 dal sito dell’INPS.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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