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I chiarimenti operativi INAIL sull’autoliquidazione 2018-2019

Il prossimo 16 maggio 2019 scade il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Com’è noto, la legge di bilancio 2019 ha differito a tale data (16 maggio 2019) le seguenti scadenze:

  • il termine entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
  • il termine previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999;
  • il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Per una migliore analisi delle novità introdotte dalla citata legge n. 145/2018, l’INAIL ha aggiornato le Guide illustrative delle tariffe dei premi 2019, relative alla:

  • gestione industria
  • gestione artigianato
  • gestione terziario
  • gestione altre attività.

Scopri di più sull’Autoliquidazione 2018-2019

Inoltre, con Nota operativa del 19 aprile 2019, prot. n. 6502, ha precisato che:

  • nella voce 0113 ricadono tutti gli esercizi di vendita che presentano una superficie totale superiore a 2.500 mq e un reparto alimentare con superficie pari o superiore a 400 mq e un reparto con prodotti afferenti a più gruppi merceologici non food con superficie di almeno 400 mq. In beve rientrano in questa voce i supermercati e gli ipermercati;
  • nella voce 0114 ricadono i c.d. grandi magazzini ossia l’esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita pari almeno a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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