L’INPS – con Messaggio del 17 luglio 2019, n. 2732 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle suddette riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W“, avente il significato di Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale” – “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito” il codice causale già in uso “L942;
- nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.
Il conguaglio in denuncia contributiva deve essere effettuato entro il prossimo 16 ottobre 2019.
Scopri di più sullo sgravio contributivo nel Messaggio n. 2732.