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I chiarimenti ministeriali sul diritto di fruizione dei buoni pasto in caso di assenza allattamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 16 aprile 2019, n. 2, promosso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di cumulabilità tra i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino e il diritto alla pausa prevista in favore dei lavoratori che svolgono un orario pari a 6 ore al giorno non frazionate.

Com’è noto, durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice ha il diritto di fruire di:

  • due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, nel caso in cui l’orario avorativo svolto sia superiore alle sei ore;
  • un’ora di riposo nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore.


Il quesito promosso dall’ISPRA riguarda il caso in cui l’orario di lavoro effettivamente osservato sia pari a 5 ore e 12 minuti, in quanto la lavoratrice fruisce dei riposi giornalieri.

Al riguardo, il MLPS ha precisato che se una lavoratrice – fruendo delle due ore di allattamento, ex art. 39, Dlgs. 151/2001 – risulta effettivamente presente in azienda per un numero di ore inferiore a 6, non ha diritto alla pausa, ex art. 8, Dlgs. 66/2003: di conseguenza, non ha diritto all’attribuzione del buono pasto.

Alla medesima conclusione era giunta, peraltro, anche l’Agenzia delle Entrate, che aveva precisato che “presupposti imprescindibili per il diritto al buono pasto fossero:

  • l’effettuazione della pausa;
  • la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la stessa.


Scopri di più sui riposi giornalieri, il diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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