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Pubblicate dall’INPS le istruzioni operative su Incentivo Occupazione NEET 2019

L’INPS – con Circolare del 17 aprile 2019, n. 54 – ha fornito le necessarie istruzioni operative per la fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET 2019.

Tale Incentivo era stato prorogato dall’ANPAL (con Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2018, n. 581) anche per il 2019, ma si era in attesa del provvedimento INPS, per le istruzioni operative del caso (ed i nuovi codici conguaglio da utilizzare).

Di seguito, alcune informazioni generali relative all’Incentivo in specie.

I datori di lavoro privati, che senza esserne tenuti, assumeranno – nel periodo 01 gennaio 2019/31 dicembre 2019 – i giovani NEET, riceveranno un incentivo pari alla contribuzione previdenziale dovuta.

L’incentivo – riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati – è subordinato:
alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175, legge n. 296/2006, inerente:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31, Dlgs. n. 150/2015.


Potranno essere assunti i cd. NEET, dei soggetti:

  • di età compresa tra i 16 ed i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma GG tramite portale nazionale o regionale;
  • che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;
  • non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex art. 19, Dlgs. n. 150/2015.


Per essere assunti, i giovani dovranno essere profilati: in caso contrario, l’INPS non autorizzerà l’assunzione.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali agevolabili, la norma ritiene agevolabili i seguenti istituti contrattuali (anche part time):

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
  • contratto di apprendistato professionalizzante

L’incentivo in commento spetta anche al socio lavoratore di cooperativa.

Il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • PrestO, ex art. 54bis, legge n. 96/2017

L’importo dell’incentivo – fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore – è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto, in caso di assunzione a tempo indeterminato (ovviamente, anche con contratto di apprendistato professionalizzante). La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari alla soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad € 671,66 (€ 8.060,00/12).

Scopri di più sul Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 2018.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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