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I nuovi meccanismi di calcolo dello status di disoccupato e la fruizione di politiche attive del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 5 luglio 2022, prot. n. 5824 – ha fornito alcuni chiarimenti sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza.

Com’è noto, la Conferenza Unificata del 01 agosto 2019 e la successiva Circolare MLPS del 14 gennaio 2020, n. 187 avevano chiarito che l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC riguardava i lavoratori che conservavano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui avessero ricavato un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

La legge n. 234/2021 ha modificato il richiamato art. 13 del TUIR, variando i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione nel modo seguente:

  • lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00 (invece di € 8.145);
  • lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita IVA): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00 (invece di € 4.800).

L’ampliamento della platea di soggetti che, ancorché lavorando, conservano lo status di disoccupati ha un riscontro sotto vari profili:

  • relativamente alle politiche attive del lavoro, ci saranno più cittadini che verranno presi in carico dai CPI (es. nel programma GOL);
  • per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, aumenteranno i beneficiari esonerati dai relativi obblighi;
  • in merito alle agevolazioni contributive in caso di assunzioni di donne “svantaggiate”, viene incrementato il numero delle cd. persone prive di impiego regolarmente retribuito negli ultimi 6/24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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