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Le novità INPS sulle modifiche all’incentivo occupazionale per le assunzioni di fruitori del RdC

L’INPS – con Messaggio dell’11 luglio 2022, n. 2766 – ha reso nota l’avvenuta modifica del modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 in ordine:

  • all’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili,
  • al rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro.

L’importo dell’incentivo, riconosciuto dalle procedure telematiche, costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di € 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.

Clicca e leggi il testo completo del messaggio.

 

Novità, infine, sul concetto di offerta congrua.
Infatti, la legge di conversione del disegno di legge del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto Aiuti) ha previsto che le offerte di lavoro, purché congrue, potranno essere proposte anche da datori di lavoro privati e la mancata accettazione da parte del cittadino che in quel momento sta godendo del reddito di cittadinanza verrà comunicata al Centro per l’Impiego competente per territorio anche ai fini della decadenza dal beneficio (rifiuto di due offerte di lavoro congrue).
In tal senso, per offerta congrua si intende l’offerta:

  • coerente con le esperienze e competenze maturate;
  • con uno stipendio non inferiore a quello del Reddito di Cittadinanza;
  • che soddisfa dei parametri relativi alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio;
  • che tenga conto anche dei mezzi di trasporto pubblico e dei tempi di trasferimento mediante l’utilizzo degli stessi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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