La Regione Lazio – con Deliberazione della Giunta regionale del 02 agosto 2019, n. 576 – ha reso nota la nuova disciplina sui tirocini extracurriculari nella propria regione, integrando il contenuto della DGR n. 533/2017.
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Il provvedimento – entrato in vigore il 02 settembre 2019 – ha novellato l’istituto in commento con le seguenti novità:
- i tirocini hanno una durata MINIMA di 2 mesi, tranne i tirocini attivati presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, che hanno una durata minima di 1 mese;
- possono essere destinatari di tirocinio extracurriculare anche i soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, ex art. 1, comma 3, Dlgs. n. 76/2005 e s.m.i. Stante queste condizioni il tirocinio ha una durata minima di 1 mese e una durata massima di 3 mesi e può essere promosso solo da un Centro per l’Impiego;
- tra i soggetti promotori figurano i soggetti autorizzati alla intermediazione ANPAL, purché abbiano una sede operativa presente sul territorio della Regione Lazio;
- i Centri per l’Impiego della Regione Lazio possono promuovere tirocini ospitati nelle strutture della stessa amministrazione regionale di appartenenza. Per tutti gli altri soggetti promotori PERMANE il divieto di ricoprire, per il medesimo tirocinio, anche il ruolo di soggetto ospitante;
- il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante;
- sono stati ulteriormente definiti i criteri di calcolo delle premialità;
- l’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque UGUALE o superiore al 50% rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento;
- nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi (es. in CIG, oppure in mobilità) e comunque percettori di forme di sostegno al reddito l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di € 800,00 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno.
- dematerializzare la redazione e la trasmissione dei documenti necessari alla predisposizione del tirocinio (convenzione e PFI);
- monitorare in tempo reale i percorsi di tirocinio avviati sul territorio della Regione Lazio;
- rilevare il tasso di coerenza tra percorsi formativi e l’occupazione successiva;
- elaborare dati e informazioni dell’Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, indispensabili per la valutazione e la predisposizione delle politiche attive varate dall’amministrazione regionale.
La Regione Lazio ha, inoltre, approntato un applicativo informatico, denominato “Tirocini on-line”, che favorisce l’iter amministravo per l’avvio di ogni tirocinio.
L’applicativo permette di:
Il sistema, al momento, è rivolto alla sola attivazione dei tirocini extracurriculari.
Gli altri aspetti operativi sono stati chiariti con la Circolare del 17 settembre 2019, prot. n. 0732766.
Scopri di più sul sito della regione Lazio sulla nuova disciplina sui tirocini extracurriculari.