Viale dell'Arte 25 - 00144 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

I primi chiarimenti INPS sull’Assegno unico temporaneo

L’INPS – con Messaggio del 22 giugno 2021, n. 2371 – ha reso note le prime istruzioni operative dell’assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte), ex decreto legge n. 79/2021, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, avente l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

 

L’importo mensile dell’assegno temporaneo varia in base al valore dell’ISEE nel modo seguente:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari ad € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero ad € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari ad € 50.000, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

 

A decorrere dal prossimo 01 luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:

  • luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
  • dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

 

Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, l’assegno temporaneo in commento è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • le detrazioni fiscali;
  • gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

 

Clicca e leggi il Messaggio n° 2371.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

formazione continua dipendenti

Pubblicato l’Avviso n. 3-2026 di FAPI (2-2)

ll CdA di FAPI – con delibera del 24 marzo 2026, n. 9 – ha approvato l’Avviso 3-2026 “Generalista territoriale”, con disponibilità di € 4.000.000 a carattere territoriale.    Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI: Imprese o Consorzi di Imprese che

formazione continua dipendenti

Pubblicato l’Avviso n. 3-2026 di FAPI (1-2)

ll CdA di FAPI – con delibera del 24 marzo 2026, n. 9 – ha approvato l’Avviso 3-2026 “Generalista territoriale”, con disponibilità di € 4.000.000 a carattere territoriale.   L’Avviso n. 3/2026 è finalizzato al finanziamento di interventi di sviluppo delle competenze, con l’obiettivo di

Al via il Nuovo Fondo Piccolo Credito della Regione Lazio

Aperto ufficialmente l’Avviso inerente al Nuovo Fondo Piccolo Credito della Regione Lazio. Con una dotazione di oltre 51 milioni di euro, l’avviso punta a sostenere la liquidità e gli investimenti di micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti attraverso prestiti diretti senza costi di

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.