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Apprendistato I livello – i nuovi chiarimenti dell’INPS (2-2)

L’INPS – con Circolare del 18 giugno 2021, n. 87 – ha reso note le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

A mente della legge n. 160/20219 (a valere sul 2020) e successivamente modificata dalla legge n. 176/2020 (a valere sul 2021), per il biennio 2020/2021, le aziende fino a 9 addetti che assumeranno con tale contratto, adotteranno l’aliquota contributiva pari a 0 per i primi 3 anni.

Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

In tal senso, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens indicando:

  • nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”
  • nell’elemento “TipoLavoratore” il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

 

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento “TipoContribuzione” si dovranno invece indicati nella tabella che segue:

Per il recupero degli apprendisti assunti da gennaio 2020, i datori di lavoro possono procedere al recupero delle differenze contributive valorizzando:

  • all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito”, “CausaleACredito” il codice causale di nuova istituzione “L603
  • in “ImportoACredito” l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.

Il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio e agosto 2021.

Clicca per saperne di più.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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